Cass. pen. n. 11735 del 25 gennaio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione relativa - Rilevante arco temporale dai fatti contestati - Assenza di condotte sintomatiche di perdurante pericolosità - Valutazione ai fini della sussistenza e dell’attualità delle esigenze cautelari - Necessità - Ragioni.
In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.
Legge 16/04/2015 num. 47