Cass. civ. n. 11122 del 11 novembre 1997
Testo massima n. 1
Non è precluso, al creditore garantito dal pegno, di munirsi di un titolo esecutivo e di sottoporre (al fine di tentare di realizzare per intero la soddisfazione del credito) a pignoramento altri beni del debitore, purché, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 2911 c.c., sottoponga ad esecuzione anche il bene gravato da pegno.