Art. 2911 – Codice civile – Beni gravati da pegno o ipoteca
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.
Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale [2755] su determinati beni [2770].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 9789/2024
L'esecuzione sui beni del fideiussore da parte del creditore titolare di ipoteca iscritta sui beni del debitore principale non soggiace al divieto di cui all'art. 2911 c.c., norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, che disciplina il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori (ipotecari e chirografari) che agiscono sul patrimonio dell'unico debitore, non già l'ipotesi di diversi coobbligati in solido, titolari di distinti patrimoni, autonomamente aggredibili a scelta del creditore ipotecario.
Cass. civ. n. 8881/2020
La vendita al pubblico incanto di cosa ricevuta in pegno, ai sensi dell'art. 2797 c.c., configura una forma di autotutela privata esecutiva, diversa e distinta dall'espropriazione forzata, sicché alla stessa non si applica la disciplina prescritta per la vendita forzata e, in particolare, l'art. 2922 c.c., che nega alla parte acquirente la possibilità di fare valere i vizi della cosa venduta, in quanto le cose ottenute in pegno non sono liberamente negoziabili dal creditore garantito, comunque tenuto al rispetto delle leggi speciali inerenti alle forme specifiche di costituzione del pegno. Deve, tuttavia, considerarsi lecita e meritevole di tutela, in ossequio al principio di autonomia privata ex art. 1322 c.c., la previsione regolamentare e convenzionale (desumibile anche in via implicita dal regolamento d'asta) di esclusione del diritto del partecipante all'asta di contestare i vizi redibitori e la mancanza di qualità della cosa venduta in base agli artt. 1490 e 1497 c.c., fatta salva la tutela riconosciuta in caso di vendita di "aliud pro alio".
Cass. civ. n. 1033/2007
L'opposizione con cui il debitore faccia valere la disposizione di cui all'art. 2911 c.c., per la mancata esecuzione su beni costituiti in pegno da un terzo, deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, in quanto con essa non viene denunciato un limite legale all'esecuzione; infatti, l'art. 2911 c.c. non si applica al caso in cui il pegno sia costituito da un terzo, sicché l'esecuzione non incontra il limite della necessaria sottoposizione a pignoramento dei beni gravati da pegno.
Cass. civ. n. 11122/1997
Non è precluso, al creditore garantito dal pegno, di munirsi di un titolo esecutivo e di sottoporre (al fine di tentare di realizzare per intero la soddisfazione del credito) a pignoramento altri beni del debitore, purché, nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 2911 c.c., sottoponga ad esecuzione anche il bene gravato da pegno.