Art. 2911 – Codice civile – Beni gravati da pegno o ipoteca

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno.

Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale [2755] su determinati beni [2770].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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