Cass. civ. n. 3348 del 21 aprile 1990

Testo massima n. 1


Con riguardo agli effetti della vendita forzata di un bene immobile l'inopponibilità all'acquirente, a norma dell'art. 2919 c.c., dei diritti che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e di quelli intervenuti nell'esecuzione e così delle alienazioni di quel bene, che, pur se anteriormente stipulate, siano state trascritte successivamente al pignoramento, trova applicazione anche per il creditore che sia divenuto pignorante a seguito della conversione del sequestro conservativo inizialmente concesso ed eseguito, sempre che ne ricorra l'anteriorità della relativa trascrizione, in quanto l'art. 2906 c.c. estende al sequestrante la tutela accordata al creditore pignorante, né assume rilievo la circostanza che la vendita sia stata eseguita su istanza di un altro creditore il cui pignoramento, successivo alla trascrizione della vendita, sia stato riunito all'unico processo esecutivo a norma dell'art. 493 c.p.c.

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