Cass. civ. n. 7501 del 7 luglio 1995
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui, ex art. 1224, secondo comma, c.c., il maggior danno da svalutazione monetaria è cumulabile con gli interessi legali, non ha sofferto deroga a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, poiché detta norma, nel dettare il nuovo testo dell'art. 1284 c.c., mentre ha elevato al dieci per cento annuo il saggio degli interessi legali, non ha determinato alcun mutamento del regime di cui al menzionato art. 1224 c.c.
Testo massima n. 2
La moglie, di regola, è responsabile in proprio per le obbligazioni da lei contratte nell'interesse della famiglia; il marito, tuttavia, è responsabile delle obbligazioni contratte in suo nome dalla moglie, oltre che nei casi in cui egli le abbia conferito, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo, tutte le volte in cui sia stata posta in essere una situazione tale da far ritenere, alla stregua del principio dell'apparenza giuridica, che la moglie abbia contratto una determinata obbligazione non già in proprio, ma in nome del marito.
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