Art. 1224 – Codice civile – Danni nelle obbligazioni pecuniarie

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, [1284 comma 3] gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura [1950].

Al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 26388/2025

La fornitura di ausili ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale consegue ad un rapporto obbligatorio frutto della sequenza procedimentale prevista dal d.m. n. 332/1999 e non della volontà negoziale delle parti; ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte del soggetto pubblico, non possono essere riconosciuti alla società fornitrice gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.

Cass. civ. n. 24417/2025

Nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante al creditore, salvo che non venga liquidata in moneta attuale, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito sino alla liquidazione giudiziale, atteso che all'atto della pubblicazione della sentenza l'obbligazione si converte in debito di valuta.

Cass. civ. n. 23391/2025

Il diritto all'indennità per l'occupazione legittima matura al compimento di ogni anno, con la conseguenza che il danno da ritardo e la maturazione degli interessi sul dovuto vanno calcolati a far tempo da ogni singola annualità (che costituisce un capitale separato dalle altre) sino al soddisfo.

Cass. civ. n. 21831/2025

In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).

Cass. civ. n. 19110/2025

L'esercizio del diritto di recesso dal contratto ha carattere costitutivo dello scioglimento del vincolo negoziale e del conseguente diritto del recedente a trattenere la caparra versata o alla corresponsione del doppio di essa; ne consegue che l'obbligazione di corresponsione degli interessi sulla caparra da restituire, trattandosi di debito di valuta, decorre dal momento in cui il creditore chiede la restituzione costituendo in mora il debitore, non dalla data del suo versamento.

Cass. civ. n. 13611/2025

Nell'espropriazione forzata di crediti presso terzi, il terzo, chiamato a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non diviene parte del giudizio, né assume un dovere, giuridicamente sanzionato, di rendere la menzionata dichiarazione, poiché, nel regime normativo anteriore alla l. n. 228 del 2012, l'unica conseguenza derivante dalla mancata comparizione o dal rifiuto della dichiarazione o dalle contestazioni insorte su quest'ultima è costituita dall'assoggettamento al successivo ed eventuale giudizio di accertamento del suo obbligo; ne consegue che la mancata presentazione del terzo all'udienza per rendere la dichiarazione oppure la sua omessa costituzione nel giudizio di accertamento non costituiscono - diversamente dal caso in cui sia resa una dichiarazione manifestamente reticente od elusiva, che allontani nel tempo la realizzazione del credito - comportamenti antigiuridici produttivi dell'obbligo di risarcire eventuali danni in favore del creditore pignorante, il quale, fino all'assegnazione, può tutelarsi facendo valere la responsabilità contrattuale del proprio debitore in mora, dal quale può pretendere gli interessi e l'eventuale maggior danno, a norma dell'art. 1224 c.c. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha escluso che la condotta del terzo - il Ministero delle Infrastrutture - integrasse gli estremi dell'illecito civile, atteso che questo, nel momento in cui aveva reso la dichiarazione, effettivamente non aveva posizioni debitorie nei confronti del debitore esecutato, non rilevando le vicende successive del credito pignorato in ragione del ritardo nell'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, imputabile a scelte processuali dello stesso creditore).

Cass. civ. n. 12905/2025

Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Cass. civ. n. 20238/2024

In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva revocato per intero il precetto, non essendo dovuti gli interessi moratori, che costituivano la voce preponderante del conteggio precettato).

Cass. civ. n. 18037/2024

In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori.

Cass. civ. n. 11886/2024

In tema di rimborso IVA, gli interessi legali, dovuti nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, vanno qualificati come interessi moratori e sono dovuti dall'Amministrazione finanziaria in caso di fermo amministrativo illegittimo del credito, ma non anche in caso di fermo amministrativo legittimo ovvero di sequestro conservativo, non maturando in tali ipotesi nemmeno interessi compensativi.

Cass. civ. n. 31090/2023

In tema di indennizzo per i beni confiscati all'estero, di cui alla l. n. 16 del 1980, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria intentata dall'interessato, i relativi interessi moratori decorrono dalla data della domanda introduttiva del processo, alla quale retroagiscono gli effetti della sentenza che conferisce alla suddetta somma i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.

Cass. civ. n. 29501/2023

Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4, c.p.; né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.

Cass. civ. n. 25585/2023

In tema di rimborso delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ex art. 5 della l. n. 29 del 1961, il carattere di specialità di quest'ultima, rispetto alle norme in tema di indebito tra privati, non consente l'applicazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., con conseguente esclusione del diritto del contribuente al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dall'art. 1 della citata legge.

Cass. civ. n. 23927/2023

La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno; per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.

Cass. civ. n. 17004/2023

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, l'impugnazione del capo della sentenza contenente la liquidazione del danno impedisce la formazione del giudicato sulla misura legale degli interessi e della svalutazione da ritardato pagamento, poiché essi non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma hanno funzione compensativa volta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del danno, e possono essere riliquidati dal giudice dell'impugnazione o del rinvio, utilizzando la tecnica ritenuta più appropriata, anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione scelta dal giudice precedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi su alcune voci di danno conseguenti all'abbattimento di un aeromobile, quali il valore dell'avviamento commerciale ed il danno per fermo flotta, non si estendesse alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali relativi alla liquidazione integrale del danno patito dalla compagnia area in conseguenza di quel fatto illecito, essendo esso ancora in discussione).

Cass. civ. n. 13536/2023

In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che questa non possa avere attuazione in mancanza dell'assicurazione.

Cass. civ. n. 11189/2023

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento.

Cass. civ. n. 10325/2023

In tema di appalto di opera pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro, l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello svolgimento del collaudo.

Cass. civ. n. 10096/2023

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'indennizzo costituisce un'obbligazione "ex lege", con la conseguenza che gli interessi legali sulla somma dovuta decorrono dal giorno della domanda giudiziale, nel caso in cui in essa siano stati esplicitamente richiesti, o dalla pronuncia del decreto che liquida l'indennizzo, nel caso in cui non siano stati richiesti con la domanda.

Cass. civ. n. 9204/2023

L'indennizzo concesso dalla l.n.16 del 1980, per beni perduti all'estero in territori già soggetti alla sovranità italiana, non ha natura risarcitoria, bensì indennitaria, rappresentando il frutto di una volontaria assunzione di impegno per ragioni politiche e solidaristiche, e configura, pertanto, un debito di valuta, e non di valore, che, come tale, non comporta l'applicabilità della rivalutazione monetaria. Né, in senso contrario, assume rilievo la previsione, contenuta nell'art. 4 della l.n. 135 del 1985, di un meccanismo di adeguamento attraverso un coefficiente di rivalutazione, la quale assolve al diverso obbiettivo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, sia per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c..

Cass. civ. n. 4938/2023

Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda.

Cass. civ. n. 4911/2023

L'interesse ad agire per l'accertamento dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire).

Cass. civ. n. 2979/2023

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Cass. civ. n. 8242/2012

In tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale; ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Cass. civ. n. 6784/2012

In tema di obbligazioni pecuniarie, in caso di mora del debitore, gli interessi legali ex art. 1224, primo comma, c.c. sono dovuti, in favore del creditore, anche quando egli abbia ottenuto il sequestro conservativo delle somme necessarie all'estinzione dell'obbligazione, sia perché il tempo del processo di merito non può andare a danno del creditore, sia perché la misura cautelare non immette il sequestratario nella disponibilità giuridica della somma e non ne soddisfa direttamente il credito.

Cass. civ. n. 26226/2009

In tema di obbligazione avente ad oggetto il pagamento degli interessi sulle somme di denaro liquidate a titolo risarcitorio per responsabilità contrattuale, la decorrenza di detti interessi, benché in generale muova dalla data della domanda giudiziale, deve essere diversamente individuata qualora in giudizio sia stata accertata la verificazione del colpevole inadempimento in un momento successivo alla domanda, giacché, avendo l'obbligazione per interessi natura accessoria, una sua decorrenza in epoca diversa da quella della obbligazione principale è priva di causa.

Cass. civ. n. 19499/2008

Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.

Cass. civ. n. 24142/2007

Il maggior danno, dovuto al creditore ex art. 1224 c.c., ha natura risarcitoria e può essere riconosciuto solo se venga accertata la colpevolezza dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria ed il nesso causale tra tale condotta e il danno patrimoniale lamentato. Incombe, pertanto, sul creditore che richieda il riconoscimento di un importo pari agli interessi passivi praticati dalla propria banca nel periodo del ritardato pagamento, la prova dell'effettivo addebito di tali interessi nel corso della mora debendi e la ricollegabilità causale all'omesso inadempimento dell'avvenuto ricorso al credito. (Nella fattispecie, la Corte, per un credito professionale azionato da un avvocato, ha ritenuto insufficiente la produzione di documentazione bancaria, attestante la percentuale degli interessi passivi praticati dalla banca del creditore nel corso della mora, in mancanza della prova concreta del pregiudizio patrimoniale subito a causa del ritardo).

Cass. civ. n. 19927/2007

In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, la natura non imprenditoriale del creditore non preclude la possibilità che gli venga riconosciuto, ove fornisca la prova relativa, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., atteso che la qualità imprenditoriale non rileva di per sé ai fini dell'accertamento dell'esistenza di quel danno, ma eventualmente solo a fini probatori, nel senso della possibilità riconosciuta all'imprenditore commerciale di avvalersi di presunzioni onde fornire la prova del danno, pari alla svalutazione monetaria, conseguente al ritardo nell'adempimento da parte del soggetto obbligato.

Cass. civ. n. 24584/2006

Nessuna preclusione all'attribuzione del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c. può derivare dalla condanna, inflitta da una precedente sentenza, agli interessi legali dalla decisione al saldo, in base al principio per cui nessuna possibilità v'è per il creditore di prevedere, e quindi dedurre a causa petendi un evento futuro e incerto quale il maggior danno indotto dalla svalutazione monetaria o dalle condizioni di ricorso al credito da quella data a quella del saldo, nella permanente inadempienza, tenuto conto, altresì, che nell'attuale testo dell'art. 1284 c.c., anche il saggio degli interessi legali è non prevedibile nel quantum, sì che ancor meno prevedibile è l'an e il quantum del differenziale tra il danno maggiore e tale saggio.

Cass. civ. n. 13923/2006

Ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., ai fini della configurabilità del diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardato pagamento di un debito pecuniario è sufficiente — fatto salvo l'onere a carico del creditore di provare in concreto la sussistenza di tale maggior danno — che il ritardo sia imputabile a colpa del debitore, senza che sia, altresì, necessario che lo stesso debitore abbia agito con animus nocendi ovvero con dolo specifico finalizzato a danneggiare il creditore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale era stata ravvisata, con riferimento all'affermazione della responsabilità conseguente al tardivo pagamento di un debito pecuniario da parte di una P.A., l'indispensabilità della prova che, oltre al requisito dell'imputabilità del ritardo a carico della stessa debitrice, quest'ultima avesse agito con l'indicato animus nocendi).

Cass. civ. n. 13183/2006

La domanda di interessi moratori costituisce domanda nuova, perché presuppone l'introduzione in giudizio di un ulteriore elemento di fatto, quello della colpa del debitore, conseguendone che, anche nel vigore del vecchio testo dell'art. 184 c.p.c., tale domanda non poteva essere formulata al di fuori dell'atto introduttivo del giudizio, e particolarmente, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, salva l'accettazione del contraddittorio di controparte.

Cass. civ. n. 24858/2005

In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi corrispettivi o compensativi avendo fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte interessata, e ciò contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi rappresentano integrano una componente necessaria.

Cass. civ. n. 2508/2002

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie (nella specie, pagamento di canoni di locazione), l'obbligazione di risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria costituisce debito di valore, che può essere provato in base a criteri presuntivi fondati sulla prova dell'appartenenza del creditore ad una determinata categoria (imprenditore commerciale, risparmiatore abituale, creditore occasionale, piccolo consumatore). Peraltro, in mancanza di prova specifica dell'appartenenza ad una di tali categorie, è legittima la liquidazione della svalutazione secondo gli indici Istat, alla stregua del criterio adottabile con riguardo alla categoria dei piccoli consumatori, essendo presumibile che il creditore appartenga quantomeno ad essa.

Cass. civ. n. 10569/2001

Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere, in via presuntiva, la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore, il quale, allorquando alleghi la propria condizione di creditore occasionale di una somma di importo rilevante a lui spettante, null'altro è tenuto a dimostrare, essendo tale circostanza sufficiente perché il giudice possa determinare, in via presuntiva, l'ammontare del danno derivante dal mancato impiego di tale somma secondo una destinazione corrispondente agli impieghi usuali del denaro che, superando la misura necessaria al soddisfacimento delle esigenze della vita quotidiana, venga destinata al risparmio in forme tali da superare il ristoro derivante dalla corresponsione dell'interesse legale all'epoca applicabile in caso di mora del debitore.

Cass. civ. n. 15594/2000

In tema di risarcimento, ex art. 1224, secondo comma, c.c., del «maggior danno» che il creditore, il quale abbia la qualità di imprenditore commerciale (nella specie, titolare di farmacia che abbia fornito farmaci in favore di una USL), deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria, la presunzione di ricorso al credito da parte dello stesso si connette alla normalità del finanziamento, salvo che non si provi la specifica e permanente sufficienza dell'autofinanziamento, pur in presenza di ritardi considerevoli nell'adempimento di obblighi solutori di consistenti somme da parte del debitore, solo in tal caso dovendosi limitare la liquidazione del maggior danno alla sola perdita del differenziale dei frutti ed interessi attivi rispetto all'interesse legale.

Cass. civ. n. 15059/2000

La prova del maggior danno subito dal creditore in conseguenza della svalutazione monetaria può essere desunta, in via presuntiva, dalla sua appartenenza ad una delle categorie sociali giuridicamente determinate, quale quella degli imprenditori commerciali, relativamente alle quali vale la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario. Ne consegue che, quando il creditore sia un ente che dispone di finanziamenti pubblici corrisposti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (nella specie, si trattava di un Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale), la mera allegazione della sua qualità non consente l'applicabilità dei menzionati criteri presuntivi, né in ordine alla sussistenza del danno, né in ordine alla sua quantificazione.

Cass. civ. n. 14089/2000

Il danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria è per qualsiasi creditore non inferiore alla misura dell'inflazione della moneta, che ne costituisce l'elementare dato probatorio, salvo che esso assuma un diverso, maggiore valore per il singolo creditore in relazione al comprovato uso che della somma oggetto dell'obbligazione intendeva fare; di conseguenza, il creditore che intenda ottenere la rivalutazione nella misura ufficiale deve solo allegare gli indici ufficiali dell'Istat, mentre il creditore che ritenga che la mancata disponibilità del danaro abbia inciso sul suo patrimonio in misura superiore agli interessi legali e alla svalutazione ufficiale dovrà provare il maggiore danno, per esempio di aver dovuto rinunciare ad investimenti vantaggiosi oppure di aver dovuto ricorrere a prestiti particolarmente onerosi. (Fattispecie relativa alla rivalutazione di somme restituite dall'Inps per contributi indebitamente versati).

Cass. civ. n. 14311/1999

Poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori possono essere attribuiti solo se la parte ne faccia richiesta, qualora tale richiesta venga formulata per la prima volta nel giudizio di appello, essi devono essere fatti decorrere dalla data della relativa domanda, atteso che, in una tale fase processuale possono domandarsi soltanto gli interessi maturati successivamente alla pronuncia della sentenza. Pertanto, in tale ipotesi, ove il debito sia stato saldato anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, non v'è luogo all'attribuzione degli interessi in questione.

Cass. civ. n. 11571/1998

La conversione del debito di valore in debito di valuta per effetto della liquidazione effettuata dalla sentenza di secondo grado determina il diritto del danneggiato agli interessi legali sulla somma riconosciuta, con decorrenza dalla data della sentenza di secondo grado al saldo, nella misura normativamente stabilita (nella specie dapprima dall'art. 1 legge 26 novembre 1990, n. 353, quindi dall'art. 2, comma centottantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Cass. civ. n. 5908/1998

Le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, e pertanto solo da tale momento restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta, con la conseguenza che gli interessi corrispettivi vanno riconosciuti con decorrenza dalla liquidazione e non dalla data in cui è intervenuto il fatto generatore del debito, a meno che non sia fornita, anche con presunzioni semplici, la prova del danno subito per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro rappresentante l'equivalente del bene perduto o danneggiato.

Cass. civ. n. 7501/1995

Il principio secondo cui, ex art. 1224, secondo comma, c.c., il maggior danno da svalutazione monetaria è cumulabile con gli interessi legali, non ha sofferto deroga a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, poiché detta norma, nel dettare il nuovo testo dell'art. 1284 c.c., mentre ha elevato al dieci per cento annuo il saggio degli interessi legali, non ha determinato alcun mutamento del regime di cui al menzionato art. 1224 c.c.

Cass. civ. n. 3233/1995

Nelle obbligazioni pecuniarie, ed in genere in tutti i crediti di valuta, il danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c., poiché è definito dalla norma come maggiore rispetto a quello compensato con gli interessi previsti dal primo comma, ha identità di natura con questi, per cui è comune la decorrenza dell'una e dell'altra voce dalla data di messa in mora del debitore.

Cass. civ. n. 1161/1994

Il risarcimento dei danni da fatto illecito non ha contenuto diverso o più ampio di quello dovuto per la inadempienza contrattuale, per cui — in entrambi i casi, solo quando il danno da risarcire si riferisca a cosa diversa dal denaro, il dovuto risarcimento sostanzia un debito di valore, mentre allorché il danno consiste nella perdita di una somma di denaro, il debito di risarcimento è e rimane debito di valuta soggetto al principio nominalistico ed alla regolamentazione di cui all'art. 1224 c.c. con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, la svalutazione monetaria sopravvenuta non può costituire titolo autonomo di danni, salva la possibilità per il creditore di allegare e dimostrare di aver risentito un concreto maggior pregiudizio derivante dalla variazione del potere di acquisto della moneta.

Cass. civ. n. 3803/1991

In tema di inadempimento di debiti pecuniari il coefficiente di rivalutazione monetaria può essere determinato dal giudice di merito in un'unica globale misura esprimente l'entità del deprezzamento monetario verificatosi durante l'intero periodo della mora debendi e fino alla determinazione definitiva dell'an e del quantum operata con la sentenza d'appello solo se il credito fatto valere ed accertato in giudizio non abbia subito, nel corso del medesimo, decurtazioni per effetto di versamenti effettuati dal debitore; quando, invece, tali versamenti vi siano stati, dovendo il coefficiente di rivalutazione essere applicato alla parte del credito ancora insoluta alle date dei pagamenti in conto, esso non può più essere determinato in una misura unica per l'intero arco temporale della mora debendi, ma deve essere calcolato distintamente su ciascuna delle quote dell'insoluto alle date suddette, ed in funzione della progressiva diminuzione, «a scalare», della durata della mora del debitore.

Cass. civ. n. 2803/1990

In tema di obbligazioni pecuniarie, il debito degli interessi «moratori», alla cui sussistenza è correlata la risarcibilità del «maggior danno» (art. 1224 c.c.), non coperto da detti interessi, presuppone l'esistenza di un'obbligazione, ma trova la sua causa immediata nella mora, cioè nel ritardo colpevole dell'adempimento, fonte esclusiva e diretta della responsabilità del debitore per il risarcimento del danno sofferto dal creditore a seguito e per effetto del ritardato pagamento. Ne discende che ove il ritardo nell'adempimento sia dipeso da causa non imputabile al debitore — ipotesi nella quale rientra il caso che il mancato pagamento debba ritenersi giustificato dall'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. — non potrà farsi luogo, in difetto del necessario presupposto della mora, né alla condanna del debitore alla corresponsione degli interessi moratori, né a quella al risarcimento del «maggior danno» ai sensi dell'art. 1224 c.c.

Cass. civ. n. 163/1989

Il danno, che il creditore di somma di danaro deduca d'aver subito, per il ritardo con cui ne è stato accertato il diritto a cagione della resistenza frapposta in giudizio dal debitore ancorché con dolo o colpa grave, deve essere considerato conseguenza immediata e diretta non di lite temeraria, bensì dell'inadempimento, e deve perciò trovare risarcimento non in base all'art. 96, comma primo, c.p.c., ma in base all'art. 1224, comma secondo, c.c., quante volte il danno consista nel pregiudizio risentito dal creditore per effetto della perdita del potere d'acquisto subito dalla moneta nel corso del giudizio, ricollegandosi così al mancato o ritardato adempimento dell'obbligazione originaria.

Cass. civ. n. 4642/1982

Funzione primaria degli interessi è, nelle obbligazioni pecuniarie, quella corrispettiva, quali frutti civili della somma dovuta, e nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, quella compensativa del mancato godimento dei frutti della cosa, consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione; funzione secondaria degli interessi è quella risarcitoria, propria degli interessi di mora, i quali, presupponendo l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora ex lege del debitore, debbono essere espressamente domandati, indipendentemente dalla domanda di pagamento del capitale. Conseguentemente, la richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore.

Cass. civ. n. 1689/1982

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, il danno da svalutazione monetaria che il debitore è tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., ove il creditore sia riuscito a procurarsi ugualmente la somma a lui dovuta mediante ricorso al credito bancario, non riguarda detta somma, bensì gli oneri economici connessi al conseguimento della stessa, i quali soltanto — se ed in quanto il debitore non deduca e provi la possibilità per il creditore di provvedere ai suoi bisogni con mezzi meno onerosi — rappresentano un danno risarcibile, nei limiti dell'art. 1227 c.c., e, quindi, un credito di valore, con conseguente necessità di operare la rivalutazione del relativo importo, in sede di determinazione giudiziale del medesimo, al fine di reintegrare il patrimonio del creditore. L'indicata determinazione deve correlarsi all'entità dell'anticipazione bancaria richiesta, alla durata dell'operazione ed al livello del tasso d'interesse praticato dalla banca in relazione sia all'entità dell'anticipazione, sia alla durata dell'operazione, ovvero, in mancanza di tali elementi, al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.

Cass. civ. n. 4349/1976

Gli interessi moratori hanno fonte diversa da quella della obbligazione principale e perciò possono essere attribuiti dal giudice solo se chiesti esplicitamente dalla parte.

Cass. civ. n. 2314/1976

La mancata impugnazione, da parte dell'attore, della sentenza che, riconoscendo in suo favore una determinata somma di denaro, abbia omesso di pronunciare sulla richiesta accessoria di corresponsione degli interessi sulla somma medesima, preclude la riproposizione della richiesta stessa in separata sede solo nel caso degli interessi compensativi, non anche in quello degli interessi moratori. I primi, invero, quale pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso, collegata al medesimo fatto generatore, e, quindi, vengono coperti dal giudicato sostanziale formatosi sulla domanda di risarcimento e sull'entità complessiva del danno. I secondi, al contrario, costituendo il risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento colpevole dell'obbligazione pecuniaria, si ricollegano ad un titolo e ad una domanda autonoma rispetto a quella relativa all'obbligazione principale; ne consegue che l'omessa pronuncia sulla richiesta degli interessi moratori, quale omessa pronuncia su domanda autonoma, non è suscettibile di formare giudicato sostanziale, perché non contiene alcun accertamento sulla sussistenza o meno del diritto.

Cass. civ. n. 1075/1976

L'obbligazione di corrispondere gli interessi moratori è distinta da quella relativa al capitale e pertanto deve formare oggetto di una domanda espressamente proposta in giudizio, indipendentemente dalla domanda di pagamento del capitale; tuttavia, la natura accessoria degli interessi consente che la domanda relativa possa esser proposta anche nel corso del giudizio di primo grado, con la conseguenza che gli interessi, così richiesti, decorrano dal giorno della domanda proposta in corso di causa e non già dal momento della proposizione della domanda di pagamento del capitale.

Cass. civ. n. 3369/1971

Mentre in caso di danno da illecito extracontrattuale gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento hanno natura compensativa e decorrono dal giorno dell'illecito, dovendo il debitore essere ritenuto fin da tale momento in mora ex re, nel caso di illecito contrattuale essi decorrono, invece, dalla domanda giudiziale con cui il debitore è costituito in mora, quindi anche se a quella data la somma non sia ancora liquidata e venga determinata soltanto nel corso ulteriore del giudizio.

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