Cass. pen. n. 11795 del 21 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Deposito telematico ad indirizzo di posta elettronica certificata non ricompreso tra quelli individuati ai sensi dell’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Inammissibilità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ratio, sottesa alla citata disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria non ammette interpretazioni che attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l'idoneità della notifica al "raggiungimento dello scopo").

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 48804 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

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