Cass. civ. n. 118 del 04 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Alloggi di servizio dei militari - Esenzione - Esclusione - Fondamento.


In tema di IMU, l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati spetta soltanto ove gli stessi siano direttamente e immediatamente destinati a finalità istituzionali, sicché la stessa non spetta per gli alloggi di servizio dei militari e delle relative famiglie, laddove impiegati per esigenze di preminente carattere privato, in virtù di concessione e dietro pagamento di un canone, divenendo, in tal caso, l'utilizzatore titolare di un diritto personale di godimento atipico ed assumendo una posizione analoga a quella di un conduttore o di un comodatario.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 3268 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE

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