Cass. civ. n. 5068 del 5 aprile 2001

Testo massima n. 1


È inammissibile l'impugnazione avverso il capo di sentenza con il quale si sospende di decidere su alcuna delle domande sino all'esito dell'istruttoria decisa con separata ordinanza, giacché questa non è idonea a pregiudicare, rispetto alla questione riservata, l'esito della causa, potendo essere riesaminata dallo stesso giudice che la ha emessa e, dato il carattere ordinatorio di detto provvedimento, l'eventuale illegittimità di esso potrà essere dedotta come motivo d'impugnazione avverso la sentenza di accoglimento della domanda in ordine alla quale era stata disposta l'istruttoria.

Testo massima n. 2


In tema di esecuzione specifica di concludere un contratto di compravendita di un fabbricato, non osta all'emissione della sentenza <em>ex</em> art. 2932 c.c. la mancanza della certificazione di conformità del bene alla concessione edilizia, in quanto l'art. 40 della legge n. 47 del 1985 commina la nullità degli atti tra vivi coni quali si trasferiscono diritti reali su immobili ove non contengano la dichiarazione degli estremi della concessione mentre non prende in considerazione l'ipotesi della conformità o meno della realizzazione rispetto all'atto concessorio.

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