Cass. civ. n. 11849 del 05 maggio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Annullamento in sede di autotutela - Sostituzione con un nuovo avviso - Legittimità anche in assenza di nuovi elementi - Limiti.


L'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell'avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell'ufficio, non opera con riguardo ad un avviso annullato in sede di autotutela, alla cui rinnovazione l'Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l'atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell'eventuale giudicato formatosi sull'atto nullo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25023 del 2016

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

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