Cass. pen. n. 1187 del 21 novembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie.


Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, ove si succedano nel tempo diverse discipline e il passaggio dall'una all'altra non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui i giudici d'appello avevano ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria perché non proveniente dall'imputato personalmente o da difensore munito di procura speciale, in quanto tali condizioni sono state previste dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, entrato in vigore successivamente alla proposizione dell'atto di appello).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 40146 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

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