Cass. civ. n. 11870 del 02 maggio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro - Limiti - Art. 3, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015 di modifica dell'art. 2103 c.c. - Fungibilità delle mansioni riconducibili ad un medesimo livello e categoria legale - Sussistenza - Interpretazione.


In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo stesso livello professionale di quelle precedenti; se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16594 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3

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