Cass. civ. n. 11901 del 03 maggio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI Distacco illecito - Decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010 - Domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso - Decorrenza del termine di decadenza - Cessazione della dissociazione datoriale - Desumibilità da atto scritto - Necessità - Distinzione tra distacco a tempo determinato e distacco indeterminato o di fatto.
In caso di distacco illecito, il termine di decadenza previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, a cui è soggetta la domanda di costituzione o di accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro e va individuato, per il distacco a tempo determinato, nella data di scadenza del termine (eventualmente prorogato) stabilito dal distaccante e, per il distacco a tempo indeterminato o adottato "di fatto", nella data in cui è intervenuto un qualunque atto gestionale o provvedimento (del distaccatario o del distaccante), in forma scritta, che vi abbia posto fine.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.