Cass. pen. n. 11916 del 14 marzo 2024

Testo massima n. 1


CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - GUIDA DEI VEICOLI - PATENTE - GUIDA SENZA PATENTE - Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Prova sufficiente della definitività - Produzione documentale - Necessità - Esclusione.


In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 27398 del 2018

Normativa correlata

Cod. Strada art. 116
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST.
Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 5
Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 6

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