Cass. pen. n. 11929 del 02 febbraio 2024
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Inosservanza degli obblighi - Dolo generico - Sufficienza.
Ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.