Cass. pen. n. 11929 del 02 febbraio 2024

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Inosservanza degli obblighi - Dolo generico - Sufficienza.


Ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 21284 del 2017

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 120
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

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