Cass. civ. n. 108 del 8 gennaio 1993

Testo massima n. 1


L'art. 2947 c.c., assoggettando alla prescrizione di cinque anni il diritto al risarcimento del danno, derivante da fatto illecito, riguarda esclusivamente il fatto illecito previsto dagli artt. 2043 e seguenti c.c., che è fonte di responsabilità extracontrattuale, e non l'inadempimento di obbligazioni derivanti da contratto (nella specie, relative al pagamento delle provvigioni dovute all'agente e all'iscrizione del medesimo presso gli istituti previdenziali ed assicurativi) che è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.

Testo massima n. 2


In tema di rapporto di agenzia, il risarcimento del danno derivante dalla responsabilità contrattuale del preponente e commisurato al mancato guadagno dell'agente per le provvigioni non percepite a causa dell'inadempimento deve essere determinato con riferimento all'utile netto, tenendo conto degli oneri che l'agente avrebbe dovuto sopportare per conseguire dette provvigioni.

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