Cass. civ. n. 21500 del 7 novembre 2005

Testo massima n. 1


Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da fatto illecito inizia a decorrere dal verificarsi del fatto causativo del danno, a meno che non si tratti di ulteriori conseguenze dannose che non siano un semplice sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ed a meno che non si tratti di illecito permanente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto prescritto il diritto di un preside ad agire per il risarcimento dei danni conseguenti all'esser stato illegittimamente collocato d'ufficio in aspettativa per inidoneità a svolgere le proprie mansioni, individuando la decorrenza iniziale del termine di prescrizione nel momento di collocazione in aspettativa, non incidendo sul momento consumativo dell'illecito la protrazione nel tempo del discredito professionale subito dall'insegnante a causa del collocamento in aspettativa).

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