Cass. pen. n. 11970 del 26 gennaio 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNA DELLO STATO - IN GENERE - Attentato per finalità terroristiche o di eversione - Condotta - Elementi individualizzanti.
Nel delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive la condotta si concretizza negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costituire un concreto pericolo per la vita e per l'incolumità anche di una sola persona (in ciò distinguendosi dal delitto di strage), finalizzati al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le lesioni personali e la morte, che eventualmente ne derivino, costituiscono solo circostanze aggravanti del delitto, imputabili all'agente ove siano prevedibili). (Vedi, n. 11344 del 1993,
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST.