Cass. pen. n. 11970 del 26 gennaio 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNA DELLO STATO - IN GENERE - Attentato per finalità terroristiche o di eversione - Condotta - Elementi individualizzanti.


Nel delitto di attentato per finalità terroristiche o eversive la condotta si concretizza negli atti idonei e diretti in modo non equivoco a costituire un concreto pericolo per la vita e per l'incolumità anche di una sola persona (in ciò distinguendosi dal delitto di strage), finalizzati al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico. (In motivazione, la Corte ha precisato che le lesioni personali e la morte, che eventualmente ne derivino, costituiscono solo circostanze aggravanti del delitto, imputabili all'agente ove siano prevedibili). (Vedi, n. 11344 del 1993,

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 28009 del 2014

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 sexies
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST.

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