Cass. civ. n. 11974 del 05 maggio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Deduzione forfettaria dalle imposte sui redditi del 10% IRAP - Periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008 - Applicabilità ai contribuenti che non abbiano presentato domanda di rimborso come previsto ex art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 185 del 2008 - Avvenuta decorrenza del termine ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 6, commi 2 e 3, d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nella parte in cui stabilisce che, in relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, la deduzione forfettaria dalle imposte sui redditi del 10% dell'IRAP non si applica ai contribuenti che non abbiano comunque presentato istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato entro il termine di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora detto termine non sia ancora pendente alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. n. 185 del 2008.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 53
Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

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