Cass. civ. n. 20437 del 25 luglio 2008

Testo massima n. 1


L'art. 2947 cod. civ., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine prescrizionale stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti della pretesa risarcitoria e si applica, quindi, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta o secondaria ancorché siano rimasti estranei al processo penale a carico di colui al quale il reato è stato attribuito.

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