Cass. civ. n. 4867 del 14 maggio 1998
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 2947 c.c. l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato.
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