Cass. civ. n. 12039 del 03 maggio 2024
Testo massima n. 1
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA TARSUAssimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani - Delibera comunale - Illegittimità - Dovere disapplicazione incidentale del giudice tributario - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di TARSU, la delibera comunale che dispone l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani sulla base del solo criterio qualitativo - e non anche di quello quantitativo - deve essere disapplicata dal giudice tributario, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetta al contribuente allegare e provare, con la conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della delibera comunale, sebbene questa prevedesse una indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, senza la fissazione di alcun limite quantitativo).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.