Cass. civ. n. 12058 del 03 maggio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi - Soggezione - Condizioni - Partecipazione qualificata - Nozione - Fattispecie.


In tema di tassazione dei redditi diversi, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali sono soggette, ai sensi dell'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 5 del n. 461 del 1997, all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in caso di partecipazione qualificata, che ricorre ove le quote cedute nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi, rappresentino alternativamente o una percentuale di diritti di voto nell'assemblea superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione della ritenuta di imposta pari al 20% sui presunti utili distribuiti ai soci di una società a responsabilità limitata, in quanto le partecipazioni detenute dai soci, superiori al 20% di diritti di voto in assemblea ordinaria, erano da considerarsi qualificate, con esenzione dalla ritenuta alla fonte).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6360 del 2014

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1
Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 5

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE