Cass. civ. n. 5710 del 10 giugno 1999
Testo massima n. 1
Poiché la ratio dell'art. 2953 c.c. si fonda sull'autonomia del titolo giudiziale che, formatosi, vive di vita propria e autonoma, non è possibile operare modificazioni al regime prescrizionale a diritti non riconducibili al titolo giudiziale; pertanto non è applicabile la prescrizione decennale ma quella breve annuale (vigente per il diritto alla sorte capitale ex art. 6 legge 11 gennaio 1943, n. 138) ove si richieda la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla indennità di maternità che era stata riconosciuta con un precedente giudicato.