Cass. civ. n. 13333 del 10 giugno 2009
Testo massima n. 1
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973, applicabile "ratione temporis", nel prevedere che le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro 1131 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, non si riferisce soltanto agli avvisi di accertamento non impugnati dal contribuente, ma riguarda anche la riscossione conseguente a decisioni delle commissioni tributarie sull'impugnazione dell'avviso di accertamento divenute definitive, con la conseguente inapplicabilità del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., riferibile all"'actio indicati".