Cass. civ. n. 12074 del 06 maggio 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro in favore del contribuente - Esecutività immediata dal 2016 - Sussistenza - Riconducibilità alle sole fattispecie di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
In tema di processo tributario, le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento di somme in favore del contribuente, se emesse successivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, in applicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamento processuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, e perché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppresso l'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regole del codice di rito civile.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 337
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 69