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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3220 del 28 giugno 1978

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3220 del 28 giugno 1978

Testo massima n. 1

Tra i crediti dei notai, relativi agli atti del loro ministero e soggetti alla prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 n. 3 c.c., rientrano non soltanto i crediti per onorari, ma anche tutti quelli per spese affrontate per conto del cliente e necessarie a soddisfare tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Pertanto, è soggetto alla detta prescrizione presuntiva il credito per le spese sostenute per la registrazione di atti in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 80 della legge di registro.

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