Avvocato.it

Art. 2956 — Prescrizione di tre anni

Art. 2956 — Prescrizione di tre anni

Si prescrive in tre anni il diritto:

  1. 1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
  2. 2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [ 2233 ];
  3. 3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
  4. 4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 6522/2017

Non è ammissibile l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto di lavoro.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 11145/2012

Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Tuttavia il contratto scritto che esclude l’operatività della prescrizione del credito dell’avvocato, ai sensi dell’art. 2956, n. 2, c.c., non può essere individuato nella procura “ad litem”, la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9825/1998

Le prescrizioni brevi e presuntive, ex artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1, c.c., continuano ad operare anche in materia di rapporti di lavoro subordinato, salva la diversa decorrenza in funzione della stabilità del rapporto, senza che al riguardo si prospettino profili di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 Cost.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 9042/1992

La prescrizione di cui all’art. 2956 n. 3 c.c. del diritto al compenso spettante ad un notaio per le sue prestazioni professionali, essendo fondata su di una presunzione legale di pagamento, non può trovare applicazione allorché il debitore abbia ammesso anche implicitamente di non avere corrisposto al professionista il compenso dovuto, come nel caso in cui il debitore eccepisca di non avere conferito al notaio l’incarico da cui dovrebbe discendere il controverso compenso.

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3886/1985

Nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall’art. 2956 n. 2 c.d., sono compresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l’agevole determinabilità del credito ai sensi dell’art. 2233 c.c., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d’opera. (Nella specie la S.C. ha confermato la statuizione di merito che, in applicazione del principio enunciato, aveva escluso l’applicabilità della prescrizione presuntiva al compenso preteso per lo svolgimento di un’attività promozionale svolta al fine di ottenere l’aggiudicazione di un importante contratto al committente).

[adrotate group=”8″]

Cass. civ. n. 3220/1978

Tra i crediti dei notai, relativi agli atti del loro ministero e soggetti alla prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 n. 3 c.c., rientrano non soltanto i crediti per onorari, ma anche tutti quelli per spese affrontate per conto del cliente e necessarie a soddisfare tutti gli adempimenti previsti dalla legge. Pertanto, è soggetto alla detta prescrizione presuntiva il credito per le spese sostenute per la registrazione di atti in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 80 della legge di registro.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze