Cass. civ. n. 14666 del 27 agosto 2012
Testo massima n. 1
In tema di successioni per causa di morte, un pagamento transattivo del debito del "de cuius" ad opera del chiamato all'eredità, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita dell'eredità, non potendosi transigere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede.