Cass. civ. n. 13942 del 3 agosto 2012
Testo massima n. 1
Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, primo comma, c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, secondo comma, c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.
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