Art. 764 – Codice civile – Atti diversi dalla divisione

L'azione di rescissione [763 c.c.] è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari.

L'azione non è ammessa [765 c.c.] contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite [1970 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Può riguarda anche te

  • Se più persone ereditano insieme, nessuno è davvero libero: nasce una comunione ereditaria che limita l'uso dei beni fino alla divisione.
  • La divisione può avvenire in via amichevole o giudiziale. La prima è più rapida ed economica; la seconda può richiedere anni e comportare costi rilevanti.
  • Gli immobili indivisibili rappresentano uno dei principali problemi: in mancanza di accordo, possono essere venduti e il ricavato distribuito tra gli eredi.
  • I debiti ereditari si ripartiscono tra i coeredi, ma i creditori possono agire nei confronti di ciascuno per l'intero, con successivo diritto di regresso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Massime correlate

Cass. civ. n. 210/2025

La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l'obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.

Cass. civ. n. 13942/2012

Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, primo comma, c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, secondo comma, c.c., né annullabile per errore ex art. 1969 c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.

Cass. civ. n. 8946/2009

In tema di divisione ereditaria, sono pienamente legittime sia le divisioni transattive che le transazioni divisorie, in quanto attraverso tali contratti vengono ad un tempo realizzati gli obiettivi dello scioglimento della comunione e quelli della cessazione o prevenzione della litigiosità tra gli eredi.

Cass. civ. n. 8448/1997

Al fine di escludere la rescindibilità dell'atto di divisione, ai sensi dell'art. 764, secondo comma, c.c., non è sufficiente constatare che essa contenga una contestuale transazione, dovendosi, ancora, accertare che l'accordo transattivo, regolando ogni controversia, anche potenziale, in ordine alla determinazione delle porzioni corrispondenti alle quote ereditarie, abbia avuto ad oggetto proprio le questioni costituenti presupposto ed oggetto dell'azione di rescissione, con la conseguenza che, accertato che le parti, con le espressioni usate nel negozio transattivo, non abbiano affatto voluto porre termine ad una disputa sulle stime (correndo, per l'effetto, l'alea reciproca di assegnare cespiti di valore inferiore oltre il quarto alla rispettiva quota), ma soltanto manifestato l'intendimento di procedere alla divisione senza esasperazione delle stime medesime (accontentandosi amichevolmente di valutazioni esposte al rischio di qualche marginale approssimazione), dovà ritenersi del tutto legittima, per l'effetto, la successiva proposizione dell'azione di rescissione oltre il quarto di cui al menzionato art. 764 c.c.

Cass. civ. n. 1029/1994

Sussiste un contratto divisorio soggetto alla rescissione laddove si riscontra la contemporanea esistenza degli elementi dell'attribuzione di valori proporzionali alle quote e dello scioglimento della comunione. Per contro, si è in presenza di una transazione, che si sottrae alla rescissione, quando con l'atto, che pone fine alla comunione, i condividenti — allo scopo di evitare le liti che potrebbero insorgere, o di porre termine alle liti già sorte — si accordano sulla attribuzione delle porzioni, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote.

Cass. civ. n. 4106/1985

Il negozio con cui si scioglie una comunione incidentale ereditaria, ove posto in essere senza tener conto della proporzionalità tra valore dell'asse e quota attribuita (elemento essenziale del negozio divisorio) per dirimere o prevenire controversie insorgenti dallo stato di comunione, integra una transazione in senso proprio, la quale, sebbene attuata in occasione della divisione, si pone come fonte autonoma regolatrice del rapporto in luogo del titolo preesistente e produce effetti novativi, e con l'ulteriore conseguenza, che contro tale atto resta preclusa la proposizione dell'azione di rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.).

Cass. civ. n. 137/1984

In tema di divisione ereditaria, l'art. 764 secondo comma c.c., secondo il quale l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto, di cui al precedente art. 763 c.c., non è ammessa contro la transazione che ha posto fine alle questioni insorte a causa della divisione (o dell'atto fatto in luogo della medesima), si riferisce, negando ingresso al suddetto rimedio rescissorio, non soltanto alle transazioni successive all'atto di divisione (o a quello ad esso equiparato) inerenti a contrasti insorti in sede di esecuzione ed interpretazione, ma anche agli accordi transattivi conclusi nel corso dell'iter divisorio, qualora questi, traducendosi in intese rivolte a prevenire o risolvere in via definitiva, mediante reciproche concessioni, controversie sulla concreta determinazione delle porzioni, vengano necessariamente a spiegare effetti sul contenuto del successivo atto di divisione.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale