Cass. civ. n. 1227 del 17 gennaio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 - Abuso - Verifica - Valutazione delle modalità di prestazione dell'assistenza - Dati quantitativi - Insufficienza - Necessità di una valutazione complessiva - Conseguenze.


In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 19580 del 2019

Normativa correlata

Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 3 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 2094

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