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Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9099 del 6 giugno 2012

Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9099 del 6 giugno 2012

Testo massima n. 1

In tema di contributi di bonifica, l’acquisizione della qualità di consorziato, e quindi di soggetto passivo del tributo, segue all’inclusione del fondo del singolo proprietario entro il perimetro del comprensorio, a norma dell’art. 860 c.c., e, però, a norma dell’art. 11, primo comma, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l’entità del contributo è modulata in relazione ai benefici conseguiti o conseguibili, e presuppone perciò un vantaggio diretto e specifico per il bene medesimo. Ne consegue che l’approvazione del perimetro di contribuenza – definito da alcune leggi regionali come piano di classificazione degli immobili o piano di classifica del territorio – ha esclusivamente la funzione di esonerare l’Amministrazione dall’onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esso compresi, e determina l’insorgenza dell’onere per il consorziato di contestare specificamente il vantaggio che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo l’illegittimità o l’incongruità del piano di classifica.

Testo massima n. 2

In tema di contributi di bonifica, quando il consorziato contesti la debenza del tributo in ragione del difetto di funzionamento degli impianti, il giudice può fondare la propria decisione su relazioni tecniche prodotte dal Consorzio, purché fornisca adeguata motivazione di tale valutazione, perché [ salvi i divieti espressamente previsti dalla legge ] l’ordinamento non pone preclusione all’utilizzo di prove atipiche, né assume rilievo che quelle relazioni siano state redatte da un soggetto legato da un rapporto di lavoro dipendente con la parte e siano o meno asseverate, siccome tali circostanze non incidono sulla maggiore o minore valenza probatoria del documento, atteso che l’atipicità postula l’assenza di un paradigma legale in relazione al quale condurre la verifica di ammissibilità e validità del mezzo di prova; inoltre, il principio secondo cui a nessuno è consentito precostituirsi unilateralmente i mezzi destinati a fornire la prova a sé favorevole del fatto controverso non determina la generale inutilizzabilità delle dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte processuale.

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