Cass. civ. n. 12284 del 07 maggio 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso dei crediti IRPEF e IRPEG risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997 - Interpretazione dell'art. 2, comma 58, della l. n. 350 del 2003 - Obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente - Rilevabilità d'ufficio - Durata dell'obbligo - Decennio dall'entrata in vigore della norma.
L'art. 2, comma 58, l. n. 350 del 2003, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; tale obbligo, la cui violazione è rilevabile d'ufficio dal giudice, cessa dopo un decennio, pari ad un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2004).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2934
Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.