Cass. civ. n. 79 del 3 gennaio 2013

Testo massima n. 1


In tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, l'obbligo del proprietario di non fabbricare a distanza minore di tre metri dai lati della finestra da cui si esercita sia la veduta diretta che la veduta obliqua, ai sensi dell'art. 907, secondo comma, c.c., sussiste solo nel caso in cui la duplice veduta sia aperta verso lo stesso fondo.

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