Art. 907 – Codice civile – Distanza delle costruzioni dalle vedute

Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905.

Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita.

Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 13153/2025

La disciplina delle distanze per le vedute, contenuta nell'art 907 c.c., vale per tutte le vedute, indipendentemente dal fatto che esse siano state aperte iure proprietatis o iure servitutis.

Cass. civ. n. 12879/2025

In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.

Cass. civ. n. 21798/2024

La titolarità del diritto reale di veduta costituisce una condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907 c.c. e, come tale, va accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della sussistenza di tale diritto.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva accolto la domanda in considerazione della mera mancata contestazione della "liceità del diritto di veduta", da parte del convenuto, pur in assenza di una compiuta e specifica allegazione del titolo posto a fondamento del preteso diritto).

Cass. civ. n. 15906/2024

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Cass. civ. n. 8283/2024

La distinzione tra norme integrative del codice civile, la cui violazione attribuisce al danneggiato il diritto alla demolizione, e norme non integrative la cui violazione non attribuisce un tale diritto, riguarda soltanto la disciplina dettata per regolare la distanza fra le costruzioni e non anche l'esercizio del diritto di veduta che ha natura giuridica e contenuto precettivo diverso. Pertanto ove quest'ultimo diritto venga violato, trattandosi di diritto reale assoluto, l'unico modo possibile di ripristinare la situazione legale è quello della rimessione nel pristino stato.

Cass. civ. n. 4816/2024

L'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come "qualitas", ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.

Cass. civ. n. 33134/2023

In materia di luci e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), l'acquisto automatico della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza, per la prescritta durata ventennale, di aperture che consentano l'inspectio e la prospectio nel fondo confinante e che siano poste a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 c.c.

Cass. civ. n. 32816/2023

Configurabilità - Criteri - Apparenza - Segni visibili d'opere permanenti - Destinazione obiettiva all'esercizio della servitù - Necessità - Utilizzazione saltuaria delle opere - Sufficienza. Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione, si configura quale presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio, tali da rivelare, in maniera non equivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante e non un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza animus utendi iure servitutis; tale onere deve avere carattere stabile e corrispondere, in via di fatto, al contenuto di una determinata servitù che, peraltro, non implica necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse.

Cass. civ. n. 18281/2023

In materia di distanze legali tra edifici, nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo, configurandosi una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura; spetta al giudice di merito di volta in volta verificare, in concreto, se l'opera eseguita abbia le anzidette caratteristiche ovvero se, in ipotesi, avendo carattere ornamentale e funzioni meramente accessorie rispetto al fabbricato, vada esclusa dal calcolo delle distanze legali. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'innalzamento al colmo del tetto di 10/20 cm - dovuto a ragioni tecniche, dipendenti dai nuovi materiali utilizzati e dalla coibentazione - non mutava la volumetria della costruzione, costituendo volume tecnico, con esclusione della presenza di una nuova costruzione).

Cass. civ. n. 17922/2023

A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art. 907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio.

Cass. civ. n. 10477/2023

Rapporto tra limiti dell’uso delle cose comuni e le norme sulle distanze - Prevalenza del rispetto delle condizioni di uso individuale della cosa comune - Condizioni - Fattispecie. In tema di condominio, qualora il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue, applicabili, di regola, anche in ambito condominiale, purché la relativa osservanza sia compatibile con la particolare struttura dell'edificio condominiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che, ritenendo applicabili le norme sulle distanze a discapito dell'art. 1102 c.c., aveva ordinato la rimozione di una passerella appoggiata al muro perimetrale comune, costituente un nuovo accesso all'appartamento di un condomino, senza verificare l'esistenza di un concreto pregiudizio all'appartamento sottostante).

Cass. civ. n. 12051/2013

In tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, agli effetti dell'art. 907 cod. civ., il divieto di fabbricare opere in pregiudizio dell'esercizio di una servitù di veduta, supponendo una modifica dell'assetto dei luoghi richiedente un'attività costruttiva, non può estendersi alla creazione di barriere naturali, quali le siepi vive, cui è applicabile la diversa disciplina prevista dall'art. 892, primo comma, n. 3, cod. civ.

Cass. civ. n. 955/2013

Il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino (nella specie, un pergolato realizzato a copertura del terrazzo del rispettivo appartamento), che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita.

Cass. civ. n. 79/2013

In tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, l'obbligo del proprietario di non fabbricare a distanza minore di tre metri dai lati della finestra da cui si esercita sia la veduta diretta che la veduta obliqua, ai sensi dell'art. 907, secondo comma, c.c., sussiste solo nel caso in cui la duplice veduta sia aperta verso lo stesso fondo.

Cass. civ. n. 20699/2012

Per effetto delle limitazioni previste dall'art. 907 c.c. a carico del fondo su cui si esercita una veduta (sia che questa sia stata aperta "jure servitutis", sia che venga esercitata "jure proprietatis"), deve osservarsi un distacco di tre metri in linea orizzontale dalla veduta diretta, da rispettare eventualmente anche dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua, dovendosi osservare analogo distacco anche in senso verticale per una profondità di tre metri al di sotto della soglia della veduta. Nel caso di veduta diretta e obliqua, la distanza minima di tre metri "sotto soglia", prescritta dal terzo comma dell'art. 907 cit., non va, peraltro, considerata solo in linea perpendicolare rispetto al davanzale della finestra, ma si estende in basso anche obliquamente rispetto ai punti estremi di tale davanzale.

Cass. civ. n. 11729/2012

Al proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta è vietato costruire a meno di tre metri dal lato inferiore dell'apertura dalla quale si esercita la veduta, distanza che va rispettata sia nella sua proiezione orizzontale, sia in quella verticale. La violazione di tale distanza minima di rispetto, tuttavia, comporterà per il proprietario del fondo servente non già l'obbligo di demolire la nuova costruzione, ma solo di arretrarla sino a quando sia ripristinata la suddetta distanza minima.

Cass. civ. n. 4608/2012

La distanza minima di tre metri che, ai sensi dell'art. 907 c.c., deve separare il fondo del titolare d'una servitù di veduta dalla costruzione realizzata dal proprietario del fondo servente, deve sussistere non solo tra la veduta e la parte di costruzione che le sta di fronte, ma anche tra la prima e la parte di costruzione che si trova lateralmente o al di sotto di essa (nella specie, il proprietario di un terrazzo a livello, posto al di sotto di un ballatoio il cui proprietario era titolare del diritto di veduta, aveva realizzato una tettoia sporgente rispetto alla proiezione verticale del ballatoio. Il proprietario di quest'ultimo aveva perciò chiesto la demolizione della tettoia, ma il giudice di merito l'aveva accordata solo "fino alla distanza di metri tre dal margine esterno" del ballatoio. La S.C., applicando il principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione).

Cass. civ. n. 22838/2005

Il principio secondo cui in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze legali (nella specie con riferimento al diritto di veduta) non ha carattere assoluto, non derogando l'art. 1102 c.c. al disposto dell'art. 907 c.c., giacché, dovendosi tenere conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, il giudice di merito deve verificare, nel singolo caso, se esse siano o meno compatibili con i diritti dei condomini. (Nella specie, gli attori avevano chiesto la rimozione di una tenda installata dalla convenuta nel balcone di sua proprietà, lamentando la lesione del diritto di veduta laterale dai medesimi esercitato dal balcone di loro proprietà ubicato a fianco di quello della convenuta; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda, aveva ritenuto l'inapplicabilità delle norme sulle distanze in materia di vedute sul rilievo che i due balconi si trovavano a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 907 c.c.).

Cass. civ. n. 5764/2004

In tema di distanza delle costruzioni dalle vedute, se la ratio dell'art. 907 c.c., il quale fa divieto di fabbricare a distanza minore di tre metri dalla veduta del vicino, è quella di assicurare al titolare del diritto di veduta sufficiente aria e luce consentendogli l'esercizio dell'inspectio e della prospectio, l'accertamento e la valutazione della idoneità della costruzione a non ostacolare la fruizione di tali beni, nonché a non determinare modifica sostanziale di qualsivoglia altra situazione di godimento in cui si esplica il potere riconosciuto al titolare di veduta, richiedono al giudice una motivazione congrua e adeguata. (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la sentenza del tribunale perché la motivazione del giudice di appello si esauriva nella mera ripetizione dell'apprezzamento espresso dal giudice di primo grado, laddove tale apprezzamento — riguardante una tettoia di materiale plastico di spessore sottile e di colore trasparente — era stato contestato e messo in discussione, con il gravame).

Cass. civ. n. 12479/2002

In tema di distanze tra costruzioni, il disposto di cui all'art. 907, comma secondo, c.c., postula, per la sua applicazione, l'esistenza di una veduta diretta, ovvero di una veduta diretta che formi anche una veduta obliqua, non anche solo obliqua (e, tanto meno, soltanto laterale).

Cass. civ. n. 4712/2001

L'obbligo di rispettare le distanze per l'apertura di vedute sul fondo vicino non viene meno se la presenza di muri divisori o altre barriere impediscono in concreto l'affaccio sul medesimo.

Cass. civ. n. 15394/2000

Le norme sulle distanze legali, le quali sono fondamentalmente rivolte a regolare rapporti tra proprietà autonome e contigue, sono applicabili anche nei rapporti tra il condominio ed il singolo condomino di un edificio condominiale nel caso in cui esse siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative all'uso delle cose comuni (art. 1102 c.c.), cioè nel caso in cui l'applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime e delle une e delle altre sia possibile un'applicazione complementare; nel caso di contrasto, prevalgono le norme relative all'uso delle cose comuni, con la conseguenza della inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che, nel condominio di edifici e nei rapporti tra il singolo condomino ed il condominio stesso, sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime (nella specie, si trattava della installazione, in appoggio al muro condominiale ed in prossimità della finestra di un condomino, della canna fumaria di un locale di altro condomino adibito ad esercizio di pizzeria).

Cass. civ. n. 13012/2000

Il proprietario o condomino il quale realizzi un manufatto in appoggio o in aderenza al muro in cui si apre una veduta diretta o obliqua esercitata da un sovrastante balcone, e lo elevi sino alla soglia del balcone stesso, non è soggetto, rispetto a questo, alle distanze prescritte dall'art. 907, comma terzo, c.c. nel caso in cui il manufatto sia contenuto nello spazio volumetrico delimitato dalla proiezione verticale verso il basso della soglia predetta, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del piano di sopra. Infatti, tra le normali facoltà attribuite al titolare della veduta diretta od obliqua esercitata da un balcone è compresa quella di «inspicere» e «prospicere» in avanti e a piombo, ma non di sogguardare verso l'interno della sottostante proprietà coperta dalla soglia del balcone, non potendo trovare tutela la pretesa di esercitare la veduta con modalità abnormi e puramente intrusive, ossia sporgendosi oltre misura dalla ringhiera o dal parapetto.

Cass. civ. n. 4976/2000

In ipotesi di nuova costruzione, l'obbligo della distanza in verticale di 3 metri dalla soglia delle vedute esistenti nel fabbricato del vicino va osservato in ogni caso, senza alcuna distinzione tra costruzioni in appoggio e costruzioni in aderenza.

Cass. civ. n. 1832/2000

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al terzo comma dell'art. 907 c.c., relativa alla distanza minima di tre metri in linea verticale da osservarsi nel caso dell'esistenza, nel muro del fabbricato altrui, di una veduta diretta, all'ipotesi della costruzione da realizzarsi in appoggio va equiparata quella della costruzione da realizzarsi in aderenza.

Cass. civ. n. 13196/1999

Anche nell'ambito di un condominio si rendono configurabili e tutelabili l'esistenza e l'esercizio di una servitù di veduta a favore della singola porzione di proprietà esclusiva ed a carico di un'altra.

Cass. civ. n. 6897/1999

In tema di distanze legali il limite di tre metri stabilito dall'art. 907 c.c. è inapplicabile allorquando le vedute esistenti sull'immobile vicino siano state aperte a distanza minore, cioè a titolo di servitù. In tal caso, colui che esegue le nuove opere, è obbligato a non ledere tale diritto, mentre può legittimamente eseguire sulla sua proprietà tutte le innovazioni che con esso non contrastino.

Cass. civ. n. 5390/1999

Le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa.

Cass. civ. n. 2873/1991

Le disposizioni sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti fra condomini di un edificio, non derogando l'art. 1102 c.c. al disposto dell'art. 907 stesso codice. Tuttavia non può considerarsi «costruzione» vietata da quest'ultima disposizione una tenda di tela scorrevole con comando a manovella, pure se situata a distanza inferiore a tre metri dal balcone o dalla finestra del piano sovrastante, ancorché siano necessari per farla funzionare dei sostegni fissi, atteso che tale tenda, non pregiudica permanentemente la prospectio né diminuisce l'aria e la luce al condomino del piano sovrastante.

Cass. civ. n. 11705/1990

A norma dell'art. 907 c.c., la veduta diretta gode di una zona di rispetto di tre metri, sia in linea orizzontale che verticale, con la conseguenza che, nel caso di costruzioni in appoggio o in aderenza al muro nel quale la veduta si apre, detta costruzione deve arrestarsi in altezza a tre metri della soglia della soprastante veduta e tale distanza deve essere rispettata anche in linea orizzontale, con riferimento al punto di arresto della costruzione in altezza.

Cass. civ. n. 1268/1989

Il divieto di fabbricare a distanza inferiore a tre metri dalla veduta diretta del vicino (art. 907 c.c.) riguarda le costruzioni - non in appoggio o in aderenza - che raggiungono o superano in altezza il livello della veduta, mentre non opera per le costruzione che non eccedono detto livello, le quali, solo se appoggiate al muro in cui è aperta la veduta diretta, devono arrestarsi almeno tre metri sotto la sua soglia ai sensi del terzo comma del citato art. 907, restando in diversa ipotesi soggette solo alla disciplina dell'art. 873 c.c. in tema di distanze tra le costruzioni.
La trasformazione di un tetto in terrazza, anche se comporti un leggero innalzamento del livello di quota dei fabbricati, non è idoneo in sé e per sé ad alterare il contenuto di una servitù di veduta in precedenza esercitata sul tetto, a meno che il titolare di essa non provi che un uso abnorme del terrazzo o l'innalzamento del fabbricato abbiano in concreto modificato, riducendolo, il suo diritto.

Cass. civ. n. 4209/1987

A norma dell'ultimo comma dell'art. 907 c.c., secondo cui se si vuole appoggiare una nuova costruzione al muro, in cui vi sono vedute dirette ed oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, quando la veduta è esercitata da un balcone anzi che da una finestra, per soglia deve intendersi il piano di calpestio del balcone stesso, sicché da questo e non dal margine superiore della ringhiera del balcone stesso operano i limiti di distanza previsti dalla citata norma).

Cass. civ. n. 4512/1985

La sussistenza di una veduta, anche al fine dell'assoggettamento della costruzione del vicino alle distanze fissate dall'art. 907 c.c., deve essere riconosciuta in presenza di una situazione che consenta di esercitare la inspectio e la prospectio sul fondo di detto vicino, mentre resta in proposito irrilevante che tale esercizio non sia ameno (nella specie, trattandosi di affaccio su un angusto cortile), ovvero fornisca al fondo dominante una ridotta utilitas (nella specie, in relazione alla sua destinazione non abitativa).

Cass. civ. n. 3859/1985

Qualora il proprietario esclusivo del terrazzo a piano attico di edificio condominiale agisca, in via possessoria, per denunciare che altro condomino, collocando una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale e prolungandola oltre la ringhiera di detto terrazzo, ha arrecato pregiudizio al suo godimento di veduta, l'indagine sulla legittimità del fatto denunciato, nei limiti in cui sia consentita nel giudizio possessorio, va condotta con riferimento all'art. 907 c.c. (distanza delle costruzioni dalle vedute), non all'art. 1102 c.c. (uso della cosa comune), tenuto conto che la suddetta domanda è rivolta a tutelare il possesso del singolo appartamento, non il compossesso di un bene condominiale.

Cass. civ. n. 4384/1982

Qualora sia stata aperta una veduta a distanza minore di un metro e mezzo dal confine del fondo vicino, il proprietario di quest'ultimo, ove intenda costruire, non è esonerato dall'obbligo (ex art. 907 c.c.) di mantenere il fabbricato a distanza non minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 c.c. potendo soltanto agire — quale titolare di un diritto soggettivo al rispetto della distanza legale — per l'eliminazione della veduta. In quest'ultimo caso il proprietario che abbia aperto la veduta può opporre il diritto di arretrare la stessa fino al limite della distanza, anche mediante mezzi tecnici correttivi, idonei a rendere l'arretramento effettivo, permanente e controllabile dall'esterno, con la conseguenza che solo ove non si verifichi tale ultima situazione, il proprietario del fondo vicino potrà osservare —rispetto al fabbricato nel quale era stata aperta la veduta — la distanza prevista dall'art. 873 c.c., da misurare cioè tra i muri perimetrali, salvo le ulteriori soluzioni in base al principio della prevenzione.

Cass. civ. n. 3742/1982

Con riguardo a fabbricati in aderenza od appoggio sul confine fra due fondi, la sopraelevazione dell'uno, che non venga effettuata sul filo della preesistente costruzione, deve osservare dall'altro fabbricato, indipendentemente dal superamento o meno del livello di quest'ultimo, il distacco minimo previsto dal codice civile o dai regolamenti locali. Pertanto, ove tale sopraelevazione venga illegittimamente attuata con un arretramento della precedente linea costruttiva inferiore al distacco suddetto, deve escludersi la facoltà di aprire una veduta sulla sopraelevazione medesima (salvo il suo acquisto iure servitutis), mancando la prescritta distanza rispetto alla costruzione del vicino, e, correlativamente, deve escludersi che detta veduta, ove realizzata, possa essere invocata per imporre al vicino di rispettare, nella propria successiva sopraelevazione, la distanza prevista dall'art. 907 c.c.

Cass. civ. n. 4719/1977

La convenzione con la quale il proprietario di un fabbricato consenta al vicino di aprire vedute a distanza inferiore a quella legale, costituisce una servitù di veduta in favore del fondo confinante, e non una servitù in favore di quel fabbricato, avente ad oggetto il diritto di mantenerlo a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 907 c.c., dal momento che tale ultima servitù presuppone la posteriorità della costruzione rispetto alla veduta.

Cass. civ. n. 4554/1976

Quando si è acquistato il diritto di avere una veduta verso il fondo vicino, il proprietario di questo, ove intenda costruire, deve rispettare le distanze previste dall'art. 907 c.c., la cui deroga può essere consentita solo in forza di conforme servitù prediale, a carico del fondo dal quale si esercita la veduta. La costituzione contrattuale di tale servitù richiede un patto che ne specifichi chiaramente gli estremi, e, pertanto, non può essere desunta dalla sola circostanza della concessione della comproprietà del muro perimetrale su cui si apre la veduta.

Cass. civ. n. 3763/1976

L'obbligo, posto dall'art. 907, secondo comma, c.c., a carico del proprietario del fondo vicino, di non fabbricare a distanza inferiore a tre metri dai lati della finestra dalla quale si esercita la veduta obliqua, concerne la sola ipotesi in cui la veduta obliqua coesista con la veduta diretta sullo stesso fondo e non anche il caso in cui la veduta obliqua incida su di un fondo diverso da quello sul quale si esercita la veduta diretta. In quest'ultima ipotesi trova applicazione la diversa norma di cui all'art. 906 c.c. e la distanza da osservarsi è solo quella di settantacinque centimetri dal più vicino lato della finestra obliqua.

Cass. civ. n. 56/1976

La norma di cui al terzo comma dell'art. 907 c.c. secondo cui, quando si è acquistato il diritto di aprire jure proprietatis o jure servitutis vedute dirette sul fondo vicino, le costruzioni erette su quest'ultimo debbono rispettare la distanza di tre metri — in senso verticale al di sotto della soglia della veduta, è applicabile anche nel caso in cui la costruzione non realizzata in appoggio al muro in cui è aperta la veduta, sorga a meno di tre metri, in senso orizzontale, dalla veduta stessa; in tal caso, la distanza in senso verticale va calcolata come se la costruzione fosse stata eseguita in appoggio, con la conseguenza che la demolizione può essere disposta soltanto per la parte di essa che idealmente proiettata sul muro in cui si apre la veduta, invada lo spazio di tre metri calcolato in senso verticale al di sotto della soglia della veduta medesima.

Cass. civ. n. 1927/1974

L'art. 907 c.c., nella parte in cui prescrive una distanza verticale di tre metri dalla soglia della veduta per le nuove costruzioni, presuppone che queste ultime siano appoggiate al muro in cui è aperta la veduta; diversamente si applicano le distanze previste in via orizzontale e laterale.

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