Cass. civ. n. 12332 del 09 maggio 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Danni cagionati all’immobile locato anteriormente al fallimento - Prededuzione - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
In tema di accertamento del passivo, il credito risarcitorio per danni cagionati all'immobile locato anteriormente al fallimento non è assistito da prededuzione, non potendo dalla prosecuzione "ex lege" del contratto di locazione immobiliare derivare a carico della massa dei creditori un pregiudizio riconducibile ad una condotta posta in essere dal conduttore fallito quando era ancora "in bonis" e dovendosi tener conto della previsione dell'art. 111, comma 2, l.fall., che indica come prededucibili i soli crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in funzione ovvero in occasione della procedura concorsuale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge Falliment. art. 72
Legge Falliment. art. 80