Cass. civ. n. 1238 del 11 gennaio 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Personale dirigente non medico - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione autentica ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001 – Ricomprensione della quota del 70 per cento del c.d. risparmio farmaceutico maturata dopo il 31 dicembre 1996 - Esclusione.


In tema di personale dirigente non medico del SSN, per effetto dell'art. 1, comma 2, del c.c.n.l. 12 luglio 2001, recante norma d'interpretazione autentica dell'art. 61, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. 1994-1997 del 5 dicembre 1996, nel fondo della retribuzione di risultato non rientra la quota pari al 70% del risparmio farmaceutico maturata successivamente al 31 dicembre 1996.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9319 del 2021

Normativa correlata

Contr. Coll. 12/07/2001 art. 1 com. 2
Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 2 lett. A
DPR 28/11/1990 num. 384 art. 62 com. 3

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