Cass. civ. n. 1239 del 18 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Imposte dei redditi ed IVA - Inerenza dei costi deducibili - Riferibilità all'esercizio della impresa - Necessità - Onere della prova del contribuente - Fondamento.


In tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29404 del 2019

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5
Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

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