Cass. civ. n. 1239 del 18 gennaio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE Imposte dei redditi ed IVA - Inerenza dei costi deducibili - Riferibilità all'esercizio della impresa - Necessità - Onere della prova del contribuente - Fondamento.
In tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.