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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3035 del 5 marzo 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3035 del 5 marzo 1999

Testo massima n. 1

Ai sensi dell’art. 2 c.p.p. spetta al giudice penale decidere in via incidentale la natura pubblica o privata di un ente quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’imputazione. [ Fattispecie in cui in relazione alla contestazione del reato di falso in atto pubblico si è ritenuto che spettasse al giudice penale decidere della qualificazione quale ente pubblico o privato di una casa di riposo, rientrante tra le istituzioni di assistenza e beneficenza, senza dover attendere la decisione del giudice civile sulla natura del rapporto di lavoro dell’imputata ].

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