Art. 2 – Codice di procedura penale – Cognizione del giudice

1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 30, 263, 324, 479 c.p.p.].

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo [478, 651, 652, 654 c.p.p.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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