Cass. pen. n. 9441 del 6 novembre 1996

Testo massima n. 1


L'art. 479 c.p.p. (questioni civili o amministrative) rimette alla piena discrezionalità del giudice penale la decisione in ordine alla possibilità di disporre la sospensione del dibattimento fino a che la risoluzione della controversia civile, dalla quale dipende la decisione sull'esistenza del reato, non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, laddove l'art. 19 c.p.p. 1930, prevedeva l'obbligatorietà della sospensione dell'azione penale. Invero, l'ambito di applicabilità dell'art. 3 c.p.p., relativo alle questioni pregiudiziali, è più limitato rispetto a quello delineato dall'abrogato art. 19 c.p.p., avendo escluso le controversie relative allo stato di fallito, con la conseguenza palese della semplice facoltatività del giudice di poter disporre la sospensione del dibattimento, facoltatività riconosciuta anche in presenza delle residue questioni pregiudiziali sullo stato di famiglia o di cittadinanza.

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