Art. 3 – Codice di procedura penale – Questioni pregiudiziali

1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione [478, 479 c.p.p].

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione [606 c.p.p.]. La corte decide in camera di consiglio [127, 611 c.p.p.].

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [467, 559, 392, 354 c.p.p].

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile [324 c.p.c.] che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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