Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4136 del 4 dicembre 1991

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4136 del 4 dicembre 1991

Testo massima n. 1

La formulazione dell’art. 296 della legge doganale prevede che la recidiva in contrabbando ha una connotazione autonoma rispetto a quella di cui all’art. 99 c.p. in quanto è obbligatoria e non facoltativa e va considerata come una particolare circostanza aggravante soggettiva siccome inerente alla persona del colpevole. Tale principio è valido ed operante anche nel vigore del nuovo codice di rito il cui art. 4 ripropone un’esclusione riferibile alla recidiva comune di cui all’art. 99 c.p. e non rileva sulla ripartizione della cognizione dei reati finanziari tra pretore e tribunale a norma dell’art. 21, L. n. 4/1929 come modificato dall’art. 10 L. n. 400/1984. [ Fattispecie in tema di risoluzione di conflitto di competenza attribuita al tribunale cui spetta la cognizione dei reati finanziari puniti con la reclusione ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze