Cass. civ. n. 12450 del 07 maggio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE IVA - Qualificazione dell'operazione economica di cessione di azienda - Limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR - Esclusione - Alternatività con l'imposta di registro di cui all'art. 40 del TUR - Irrilevanza - Fondamento.


In tema di Iva, l'accertamento diretto a qualificare una operazione economica come una cessione d'azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR, previsti solo ai fini della determinazione dell'imposta di registro, e non rilevando il principio di alternatività di cui all'art. 40 TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra Iva e imposta di registro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell'Iva, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6758 del 2017

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 lett. A CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40 com. 1
Decisione Consiglio CEE del 1977 num. 388 art. 5 com. 8
Decisione Consiglio CEE del 2006 num. 112 art. 19

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