Cass. civ. n. 12459 del 07 maggio 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Difetto di tutela per il destinatario della cartella - Esclusione - Fondamento - Corte costituzionale n. 190 del 2023.
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST.
Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24