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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3784 del 7 aprile 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3784 del 7 aprile 1995

Testo massima n. 1

Considerata la natura permanente del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è censurabile l’affermazione di competenza ratione loci del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato associativo, quando nel territorio facente capo a tale giudice, secondo contestazione niente affatto strumentale, debba ritenersi intervenuto e perfezionato l’accordo di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti.

Testo massima n. 2

In tema di intercettazioni telefoniche, dal combinato disposto degli artt. 268, primo comma, c.p.p., 89, primo e secondo comma, norme att., emerge non soltanto che la legge ha inteso attribuire rilevanza probatoria esclusivamente ai documenti fonici ed ai verbali delle operazioni di intercettazione, con eccettuazione di ogni altro mezzo [ in particolare, la testimonianza di chi ha eseguito l’intercettazione ], ma si chiarisce anche che i cosiddetti «brogliacci di ascolto» inseriti nel verbale hanno lo scopo di consentirne il controllo da parte della difesa al momento del deposito; con la conseguenza che l’omissione della trascrizione di cui all’art. 268, secondo comma, c.p.p. non è causa di inutilizzabilità dell’intercettazione. Ulteriore conseguenza della rilevanza probatoria esclusiva del documento fonico, quanto al contenuto delle avvenute registrazioni e indipendentemente dal fatto della sommaria trascrizione delle medesime registrazioni nel verbale delle operazioni delle intercettazioni, è quella che la relazione di servizio — normalmente predisposta quale «brogliaccio» di ascolto ad opera del soggetto addetto all’ascolto stesso ed il cui contenuto, ai sensi dell’art. 268, secondo comma, c.p.p., deve, non a pena di inutilizzabilità, essere sommariamente trascritto nel verbale delle operazioni — assume efficacia unicamente a detto fine, sicché la sottoscrizione di essa relazione di servizio non costituisce momento di redazione del verbale delle operazioni, ma serve soltanto a far riconoscere a colui che deve predisporre il verbale che le relazioni di servizio attinenti alle varie fasi delle operazioni di intercettazione non vengono esattamente dai soggetti operatori, volta a volta addetti alle singole operazioni di ascolto, qualora, per l’impossibilità che il solo operatore adempia a tutte le operazioni nell’arco di durata della intercettazione, si renda inevitabile un avvicendamento tra i più addetti; nonché a ragguagliare il pubblico ministero e i coordinatori dell’operazione di polizia circa lo stato delle indagini e la scelta di ogni attività investigativa susseguente a predisporre ed attuare secondo finalità meramente interne delle quali il verbale non deve dare atto. In definitiva, considerato che unico è il verbale previsto dall’art. 268, primo comma, c.p.p., e che esso — quale documento attestante il complesso delle operazioni effettuate deve necessariamente essere predisposto al termine del periodo complessivamente autorizzato, incluse le eventuali proroghe, è logico o coerente ricavare che alla redazione del verbale medesimo non debbono partecipare, quali sottoscrittori, anche tutti gli altri operatori alle fasi attuative, perché ciò la legge, non solo richiede a pena di nullità, ma addirittura implicitamente esclude [ art. 89, primo comma, norme att. ], quando prescrive la semplice indicazione nel verbale delle «persone che hanno preso parte alle operazioni», con chiaro riferimento a tutti i soggetti, diversi dal pubblico ministero ovvero dall’ufficiale di polizia espressamente delegato alla titolarità della relativa indagine cui è stato possibile affidare il compimento delle distinte operazioni parziali svolte.

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