Art. 8 – Codice di procedura penale – Regole generali

1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato [390, 701, 724, 731 c.p.p.].

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

3. Se si tratta di reato permanente [158 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato [56 c.p.], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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