Cass. pen. n. 6018 del 30 gennaio 1995

Testo massima n. 1


In tema di diffamazione commessa a mezzo di trasmissioni radiofoniche e televisive, la competenza territoriale deve essere stabilita applicando l'art. 30, comma 5, L. 6 agosto 1990, n. 223, e cioè con riferimento al foro di residenza della parte lesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della diffamazione. L'articolo citato infatti fissa la competenza territoriale con riferimento ai reati del comma 4 dello stesso articolo, articolo con il quale il legislatore ha ampliato la sfera dei soggetti chiamati a rispondere penalmente per i reati commessi nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive, ma evidentemente tale norma deve essere interpretata estensivamente secondo la ratio legis e va applicata non solo alle persone identificabili attraverso i criteri indicati dall'art. 30, comma 1, ma in ogni ipotesi di diffamazione commessa con tale mezzo.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi