Cass. pen. n. 79 del 19 aprile 1996

Testo massima n. 1


Il reato di trasporto abusivo di cose previsto dall'art. 46 della L. 6 giugno 1974, n. 298 non è reato istantaneo, in quanto la condotta che ne integra gli estremi si protrae nel tempo, durante tutto il periodo del trasporto. Ne consegue che il reato deve essere ritenuto permanente e che la competenza territoriale per esso deve essere determinata ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p., e pertanto appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. (Fattispecie in tema di conflitto).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE